D.Lgs. 231 - Aggiornamento Catalogo Reati
Gennaio 2026
Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 30 dicembre 2025 n. 211 che:
- Aggiunge nuove fattispecie di reato con l’introduzione dell’Art. 25-octies2 ( Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione Europea )
- Integra il sistema delle sanzioni pecuniarie basato sulle quote, aggiungendo il meccanismo basato sulla percentuale del fatturato.
Nel dettaglio l'art. 25-octies2 si applica nel caso di violazione dei neonati articoli del codice penale.
- Art. 275-bis – Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea
- Art. 275-ter – Violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea
- Art. 275-quater – Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività
Le “nuove sanzioni” vanno d allo 0,5 % al 5% del fatturato globale dell’ente, quando non è possibile accertare il fatturato la sanzione va 3 milioni a 40 milioni di euro.
Sanzioni interdittive da due a sei anni
D.Lgs. 231 - Aggiornamento Catalogo Reati
Maggio 2026
Il 29 maggio 2026, è entrata in vigore la Legge n. 75 del 21 aprile 2026 “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani” con l'introduzione nel codice penale di nuove fattispecie di reato, tra cui:
• Art. 517-sexies (Frode alimentare).
• Art. 517-septies (Commercio di alimenti con segni mendaci).
• Art. 517-octies (Pena accessoria e circostanze aggravanti), per i reati precedenti se realizzati "...con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate diretti a commettere tali reati..".
La legge ha altresì modificato il D.lgs. 231/01 modificando l'Art. 25-bis1 (Delitti contro l'industria e il commercio) con l'applicazione delle sanzioni nel caso di contestazione dell'art. 517-octies del cp.
In sintesi i reati di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies sono sanzionabili ai sensi del Decreto 231 solo se commessi e contestati con le modalità aggravanti dell'art. 517-octies.
D.Lgs. 231 - Aggiornamento Catalogo Reati
Giugno 2026
Il 2 giugno 2026, è entrata in vigore la
Legge n. 81 del 21 aprile 2026 “Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.” che ha Introdotto nel codice penale
l'art. 452-bis.1 (Commercio di prodotti inquinanti)
che si affianca al 452-bis (Inquinamento ambientale) per le sanzioni previste dall'art.
25-undecies
(Reati ambientali) del D. lgs. 231/01.
Previsto anche un aumento delle sanzioni pecuniarie nel caso di commissione anche di altri reati previsti sempre dall'art. 25-undecies.







