La legge all'art. 28-bis modifica il testo dell'art. 316-bis c.p. (Malversazione di erogazione pubbliche), dell'art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) e dell'art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), di fatto estendendo l'ambito di applicazione dei reati a:
- Finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità,
- Sovvenzioni oggetto di erogazioni pubbliche.
Inserendo, di fatto, nelle fattispecie tutte le agevolazioni ottenute dalle imprese nel periodo della pandemia, dai mutui agevolati fino al cosiddetto bonus 110%.